Il 30 dicembre 2024 entra in vigore il nuovo Testo Unico sulle rinnovabili a cui le Regioni dovranno adeguarsi entro 3 mesi.
Ecco le principali novità:
ZONE DI ACCELERAZIONE
Aree (cd zone di accelerazione) nelle quali il procedimento autorizzativo degli impianti Fer è semplificato. Da tali aree sono escluse quelle protette per scopi di tutela ambientale.
DISCIPLINA TRANSITORIA
L’articolo 14 del Testo Unico Fer detta la disciplina applicabile ai procedimenti autorizzativi in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto in questione.Più precisamente, viene previsto che i procedimenti in corso al 30 dicembre 2024 proseguono secondo la disciplina oggi in vigore. La principale questione potenzialmente critica riguarderebbe i ritardi imputabili alle Amministrazioni nel gestire i procedimenti autorizzativi: potrebbero infatti essere numerosi i casi in cui le Amministrazioni tardino ad espletare la verifica circa la completezza documentale e ad avviare conseguentemente il procedimento autorizzativo.
REGIMI AMMINISTRATIVI
Il TU Fer continua a far salva l’acquisizione del titolo edilizio ai sensi del DPR 380/2001, confermando invece, l’eliminazione dal panorama dei regimi autorizzativi della dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila)
Inoltre l’articolo 6 prevede solo tre procedure amministrative per la realizzazione degli impianti Fer: attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica.Altra importante novità è l’introduzione del termine di un anno per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto autorizzato con PAS.
VALUTAZIONI AMBIENTALI
Sono soggetti a screening di competenza statale:
- gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW ubicate nelle aree classificate idonee;
- gli impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 30 MW installati in zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
Mentre sono soggetti a screening di competenza regionale:
- gli impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- gli impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l’effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
- gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20
- gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.